Avvertenza: 
  Si procede alla ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, coordinato con  la  legge  di  conversione  25
febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti  in  materia  di
termini  legislativi.»,  corredato  delle  relative  note,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  14  marzo
1986, n. 217. 
  Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di  personale
a  tempo  indeterminato,  le  parole:  «31  dicembre  2021»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, in materia di autorizzazioni alle  assunzioni  per  esigenze  del
comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022». 
  3. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle  assunzioni
di personale a tempo indeterminato presso  le  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici
non economici, gli uffici giudiziari e il sistema  delle  universita'
statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e
2020» e  le  parole  «31  dicembre  2021»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»; 
    b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale  a
tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili  del
fuoco e soccorso pubblico, le parole:  «31  dicembre  2021»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017,  n.  205,  in  materia  di   facolta'   assunzionali   previste
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi  i  Corpi
di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie  e
gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2022». 
  5. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 313, in materia di facolta' assunzionali di personale
della  carriera  prefettizia  e  di  livello   dirigenziale   e   non
dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per
il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2022»; 
    b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad
assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato,
le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:
«per i  trienni  2019-2021  e  2022-2024»  e  le  parole  «50  unita'
appartenenti all'Area II, posizione economica  F1,»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «50  unita'  appartenenti  all'Area  II,  posizione
economica F2,». 
  6. Agli oneri derivanti dal  comma  5,  lettera  b),  pari  a  euro
102.017 a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  a  valere  sulle
facolta'  assunzionali  dell'Avvocatura  dello   Stato   maturate   e
disponibili a legislazione vigente. 
  7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9  gennaio  2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
in materia di facolta' assunzionali del Ministero  dell'istruzione  e
del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  mediante  apposite
procedure concorsuali pubbliche, le  parole  «entro  il  31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022».  Al
fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di  concorso,
la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, e' integrata, nel limite delle autorizzazioni di
spesa previste a legislazione  vigente  e  nel  rispetto  del  regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per  avere
raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal  comma  15  del
medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni  caso,
nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle  immissioni
in ruolo hanno priorita' i vincitori del concorso ordinario di cui al
decreto direttoriale n. 499 del  21  aprile  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020. 
  8.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 259: 
      1) al comma 1, in materia di svolgimento  delle  procedure  dei
concorsi  indetti  o  da  indirsi  per  l'accesso  ai  ruoli  e  alle
qualifiche delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,  del  personale  dell'amministrazione
penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole
«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli  anni  2020  e
2021, dall'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio  verificatesi
negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e  d),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  dall'articolo  1,  comma  381,
lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  dall'articolo
19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30  dicembre
2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»; 
    b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi
di formazione previsti per il personale  delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le
parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti  «31  marzo
2022». 
  9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
in materia di facolta' assunzionali  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze al fine di potenziare e accelerare  le  attivita'  e  i
servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonche'  di
incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle  strutture
della  giustizia  tributaria,  le  parole  «per  l'anno  2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022». 
  10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo  20  febbraio
2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero  dello
sviluppo  economico,  le  parole  «nel   triennio   2019-2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2019-2022». 
  11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5  GHz,  in
scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere  prorogati  fino  al  31
dicembre 2024,  previa  presentazione  di  un'apposita  richiesta  da
avanzare, ai sensi del comma 9  dell'articolo  11  del  codice  delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022. 
  11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del  codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, la proroga di  cui  al  comma  11  del  presente
articolo e' soggetta al versamento di un contributo annuo determinato
entro il 31 luglio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui  al  bando
di gara del Ministero dello sviluppo economico -  Direzione  generale
per i servizi di  comunicazione  elettronica,  di  radiodiffusione  e
postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie  speciale,  n.
80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantita'  di  frequenze,
alla  popolazione  coperta  e  alla  durata  del  diritto   d'uso   e
considerando, altresi', il progressivo  spegnimento  delle  frequenze
oggetto di proroga. 
  11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze  nella
banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di  garantire  il  rispetto  della
decisione di esecuzione  (UE)  2020/590  della  Commissione,  del  24
aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico
istituito dal Ministero dello sviluppo economico  con  gli  operatori
beneficiari della proroga di cui  al  comma  11.  Ai  componenti  del
tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese
o altri emolumenti comunque denominati. 
  11-quater. Nelle more della  piena  applicazione  della  tecnologia
DVBT2, al fine di prendere in  esame  le  problematiche  di  maggiore
impatto sul territorio italiano  derivanti  dalla  liberazione  della
banda 700 MHz,  e'  istituito  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono  partecipare
i  soggetti  coinvolti  nel  refarming  delle  frequenze,  nonche'  i
soggetti istituzionali  competenti.  Ai  componenti  del  tavolo  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti   comunque   denominati.   Fermi   restando   il   termine
improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della  banda  700
MHz  e  i  vincoli  di  coordinamento  internazionale,  nel  caso  di
particolari criticita' tecniche per le reti locali di primo  livello,
con  decreto  del  Ministero  dello   sviluppo   economico,   sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in casi  eccezionali
possono essere individuate modalita' alternative di applicazione  dei
vincoli  interni  della   pianificazione   di   cui   alla   delibera
dell'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  n.  39/19/CONS,
salvaguardando  in  ogni  caso  i  diritti  acquisiti  dai   soggetti
interessati. 
  11-quinquies.   Al   fine   di    consentire    il    proseguimento
dell'operativita' della task force di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e' autorizzato, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ad avvalersi di  non
piu'  di  cinque  unita'  di  personale  in  posizione   di   comando
provenienti da altre  pubbliche  amministrazioni,  a  esclusione  del
personale  scolastico,  comprese  le  autorita'   indipendenti,   che
mantiene il trattamento  economico,  fondamentale  e  accessorio,  in
godimento.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico   provvede   a
rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere
relativo al predetto trattamento economico.  Della  task  force  puo'
essere chiamato a fare parte anche personale dipendente di societa' e
organismi in house ovvero di societa' partecipate dallo Stato, previo
rimborso agli stessi dei relativi costi da parte del Ministero. 
  11-sexies. Agli oneri derivanti  dal  comma  11-quinquies,  pari  a
200.000 euro per ciascuno degli anni 2023,  2024,  2025  e  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  12.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di  attivita'  e
organizzazione delle pubbliche amministrazioni per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR): 
      1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni  dall'entrata
in vigore del presente  decreto»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Entro il 31 marzo 2022»; 
      2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»,  sono
sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e la  parola  «adotta»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «e'
adottato»; 
      3) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. In sede  di
prima applicazione il Piano e' adottato entro il  30  aprile  2022  e
fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste  dalle
seguenti disposizioni: 
        a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo  27  ottobre
2009, n. 150; 
        b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
        c) articolo 6, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165.»; 
        a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in  materia  di  efficacia
delle  graduatorie  per  il  reclutamento  di   personale   destinato
all'attuazione del PNRR, e' sostituito dal seguente: 
          «2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di
cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unita' a valere sulle  vigenti
facolta'  assunzionali,   e'   autorizzato   lo   scorrimento   delle
graduatorie del concorso di cui al medesimo comma  1,  che  rimangono
efficaci per  la  durata  dell'attuazione  del  PNRR,  nonche'  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione  di
personale  con  contratto  sia  a  tempo  determinato  sia  a   tempo
indeterminato.»; 
    b) all'articolo 7-bis, comma 1, in  materia  di  reclutamento  di
personale per il Ministero dell'economia e delle finanze: 
      1) le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2022»; 
      2) dopo le parole: «ordinarie  procedure  di  mobilita',»  sono
inserite le seguenti: «ovvero  a  procedere  allo  scorrimento  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici,». 
  12-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021,  n.
238, in materia di assunzione di personale per attivita'  relative  a
interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea,   dopo   la   parola:
«attraverso» sono inserite le seguenti: «lo scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici ovvero». 
  12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, dopo le parole: «legge 28 maggio  2021,  n.  76,»  sono
inserite le seguenti: «ovvero  a  procedere  allo  scorrimento  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici,». 
  12-quater. Al fine di accelerare la programmazione  e  l'attuazione
degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i comuni
capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000  abitanti,
che  hanno  deliberato  la  procedura  di  riequilibrio   finanziario
pluriennale prevista dall'articolo  243-bis  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni
di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque  nel
rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  13. Allo scopo di adeguare il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla
struttura organizzativa  per  effetto  di  intervenute  modificazioni
normative,  compresa  l'istituzione  di  una  posizione  di  funzione
dirigenziale  di  livello  generale,  nell'ambito  del   Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei  servizi  del
medesimo Ministero, per lo  svolgimento  di  compiti  di  consulenza,
studio e ricerca, nonche' di supporto al Capo del Dipartimento per le
esigenze di raccordo con gli uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministro, con  particolare  riferimento  alle  attivita'  connesse  e
strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo  7,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «31 gennaio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022». 
  13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
concernente  il  supporto  tecnico-operativo   alle   amministrazioni
pubbliche da parte di societa'  in  house  per  la  realizzazione  di
investimenti pubblici, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: 
    «6-ter. Ai contratti di lavoro  a  tempo  determinato  stipulati,
prorogati o rinnovati dalle  societa'  di  cui  al  comma  1  per  lo
svolgimento delle attivita' di supporto di cui al  presente  articolo
essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di
cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81. I contratti di lavoro a tempo  determinato  di  cui  al  primo
periodo possono  essere  stipulati,  prorogati  o  rinnovati  per  un
periodo  complessivo  anche  superiore  a  trentasei  mesi,  ma   non
superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza  delle
singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I
medesimi contratti indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR
al  quale  e'  riferita  la  prestazione   lavorativa;   il   mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi,  intermedi  e  finali,
previsti  dal  progetto   costituisce   giusta   causa   di   recesso
dell'amministrazione dal contratto ai sensi  dell'articolo  2119  del
codice civile». 
  14. Le procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020 e per  il  triennio  2019-2021,  rispettivamente  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo  13  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  20  agosto  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  234
del 5 ottobre 2019, possono essere  espletate  sino  al  31  dicembre
2022. 
  15. La validita' della  graduatoria  della  procedura  speciale  di
reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del  medesimo
Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile  del  Ministero
dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019,  e'  prorogata  fino  al  31
dicembre 2022. 
  16. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in materia  di  autorizzazione  del  personale  dei  servizi  di
informazione per la sicurezza a colloqui  personali  con  detenuti  e
internati, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023». 
  17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,
in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del
personale e delle  strutture  dei  servizi  di  informazione  per  la
sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023». 
  18.  Il  XII  mandato,  relativo  al  quadriennio  2018-2022,   dei
componenti  in  carica  del  Consiglio  centrale   interforze   della
rappresentanza militare, in  scadenza  a  luglio  2022,  nonche'  dei
consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano,  della
Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della Guardia di  finanza,  eletti  nelle  categorie  del
personale militare in servizio permanente e volontario, e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2022. 
  19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato  del  direttore
del Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza  (DIS),  il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la  durata
massima  di  otto  anni  ed  e'  conferibile,  senza   soluzione   di
continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno  dei  quali
di durata non superiore al quadriennio.»; 
    b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato  del  direttore
dell'Agenzia informazioni e  sicurezza  esterna  (AISE),  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata  massima
di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche
con provvedimenti  successivi,  ciascuno  dei  quali  di  durata  non
superiore al quadriennio.»; 
    c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato  del  direttore
dell'Agenzia informazioni  e  sicurezza  interna  (AISI)  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata  massima
di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche
con provvedimenti  successivi,  ciascuno  dei  quali  di  durata  non
superiore al quadriennio.». 
  20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare  di  cui
al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  in  materia   di
attribuzione  dei  gradi  di  vertice,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono  inserite
le seguenti: «e, se non  abbiano  raggiunto  il  limite  di  eta'  al
termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di eta'
e comunque al massimo per un altro anno,»; 
    b) al comma 4, la parola «mandato» e' sostituita dalla  seguente:
«triennio». 
  21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato  dal  comma
20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23  aprile  1959,  n.
189, in materia di mandato del Comandante generale della  Guardia  di
finanza, dopo primo periodo e' inserito il seguente:  «Se  non  abbia
raggiunto il limite di eta' al termine del  triennio,  il  Comandante
generale permane nell'incarico fino al limite di eta' e  comunque  al
massimo per un altro anno.». 
  23. L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189,
come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica  anche
ai mandati in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  24. Il mandato del  Presidente  e  degli  altri  organi  in  carica
dell'Istituto  per  il  credito  sportivo,  istituito  con  legge  24
dicembre 1957, n. 1295, e' prorogato fino al  31  dicembre  2022,  al
fine di garantire la piena operativita' dell'Istituto. 
  25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.  936,
in  materia  di  mandato  del  Presidente  del  Consiglio   nazionale
dell'economia e  del  lavoro,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con
quella del Consiglio, di cui all'articolo 7,  comma  1,  al  fine  di
assicurare il completamento del programma di attivita', il termine di
scadenza del mandato di cui al presente comma e'  prorogato  sino  al
termine della durata del Consiglio». 
  25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo  15,  comma
1, della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'  prorogato  al  30
settembre, al fine di  prevedere  nell'aggiornamento  del  preventivo
economico gli oneri relativi al trattamento  economico  degli  organi
delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura.
All'articolo 4-bis della citata legge  n.  580  del  1993,  il  primo
periodo del comma 2-bis  e'  soppresso  e  dopo  il  comma  2-bis  e'
inserito il seguente: 
    «2-bis.1. Con il decreto di cui al comma 2-bis  e'  prorogato  il
divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso
di  accorpamento  fino  al  1°  gennaio   dell'anno   successivo   al
completamento   dell'accorpamento   stesso.   Il   medesimo   decreto
stabilisce i criteri  per  il  trattamento  economico  relativo  agli
incarichi degli organi delle camere di commercio ed e'  adottato  nei
limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio  in  base
alla  legislazione  vigente,  senza   che   possa   essere   previsto
l'innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18». 
  25-ter.  Alla  compensazione,  in  termini   di   indebitamento   e
fabbisogno, degli oneri  derivanti  dal  comma  25-bis,  pari  a  5,9
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  25-quater. All'articolo  54-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  26. All'articolo 1, comma 446, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea,  le  parole  «Nel   triennio   2019-2021,»   sono
sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»; 
    b) alla lettera h),  le  parole  «inderogabilmente  entro  il  31
luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente  entro
il 31 marzo 2022». 
  26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, in materia di assunzione di lavoratori socialmente  utili  e  di
lavoratori impegnati in attivita'  di  pubblica  utilita',  al  primo
periodo, le parole: «fino al 31 luglio 2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e, al secondo periodo,  le  parole:
«per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
2021 e 2022». 
  26-ter. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, in materia di  convenzioni  per  l'utilizzazione  di  lavoratori
socialmente utili, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno
assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attivita'  di
pubblica utilita' di cui agli articoli 2 del decreto  legislativo  1°
dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.
280, o che procedono alla loro assunzione a tempo  indeterminato,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, con le modalita' semplificate di cui all'articolo 1, comma  495,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  riconosciuto  a  decorrere
dall'anno 2022 il contributo di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere  dal  2022,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  27-bis.  Al  fine  di  rafforzare  la  capacita'  amministrativa  e
consentire  l'accelerazione  delle  procedure  e  degli  investimenti
pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonche'  di
ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022  e  2023,
puo' avviare procedure selettive per l'assunzione  di  personale  non
dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui  al
secondo  periodo,  anche   in   soprannumero   riassorbibile,   anche
valorizzando le esperienze professionali maturate  dal  personale  in
servizio presso l'Azienda  Calabria  Lavoro,  che  ha  gia'  prestato
attivita' lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della
medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo  determinato  o  di
collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine  e'  autorizzato
il trasferimento alla regione Calabria  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate,  per
figure  professionali  omogenee,  dal  Dipartimento  della   funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   tramite
l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  365,  lettera  b),
della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  28. La durata degli incarichi di  collaborazione  gia'  autorizzati
alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ai  sensi
dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, e' prorogata, se inferiore, fino al  limite  di  durata
massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Agli
oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 10.124.500
per l'anno 2022, si  provvede,  quanto  a  euro  4.784.000,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura,  e,  quanto  a  euro  5.340.500,   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di parte corrente  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero della cultura. 
  28-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole:  «30  settembre  2022»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023». 
  28-ter. All'articolo 11-sexiesdecies del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, le parole:  «1°  gennaio  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° luglio 2022». 
  28-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
recante misure per lo svolgimento  delle  procedure  per  i  concorsi
pubblici e per la durata  dei  corsi  di  formazione  iniziale,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «permanere  dello  stato  di  emergenza
deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio  2020,   e
successive proroghe» sono sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2022»; 
    b) al comma 3, al primo  periodo,  le  parole:  «permanere  dello
stato di emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31
gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre  2022»  e,
al terzo periodo, le parole: «permanere  dello  stato  di  emergenza»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  28-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 38 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in materia  di  accesso  dei  cittadini  degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  a  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche, e' sostituito dai seguenti: 
    «3. Sino all'adozione di una regolamentazione  della  materia  da
parte dell'Unione europea, al riconoscimento  dei  titoli  di  studio
esteri, aventi  valore  ufficiale  nello  Stato  in  cui  sono  stati
conseguiti,  ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi   pubblici
destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei
concorsi per il personale docente  delle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado,  provvede  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione  pubblica,  previo  parere  conforme  del
Ministero dell'istruzione ovvero  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca. I candidati che presentano domanda  di  riconoscimento
del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo  sono
ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica   conclude   il
procedimento di riconoscimento di cui  al  presente  comma  solo  nei
confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere,  a  pena  di
decadenza, di dare comunicazione  dell'avvenuta  pubblicazione  della
graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione. 
    3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  luglio  2009,  n.
189, e per le selezioni pubbliche di  personale  non  dipendente,  al
riconoscimento  del  titolo  di  studio  provvede,  con  le  medesime
modalita' di cui al comma  3  del  presente  articolo,  il  Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca,    indipendentemente    dalla
cittadinanza posseduta,  anche  per  i  titoli  conseguiti  in  Paesi
diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento  dei
titoli di studio relativi all'insegnamento  superiore  nella  Regione
europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi  della
legge 11 luglio 2002, n. 148. 
    3.2. Al riconoscimento accademico e al  conferimento  del  valore
legale ai titoli di formazione  superiore  esteri,  ai  dottorati  di
ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti  nel  settore
artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza
posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane
ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002,  n.  148,  anche
per i titoli conseguiti in Paesi diversi da  quelli  firmatari  della
Convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli  di   studio   relativi
all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a  Lisbona
l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n.  148  del
2002. Il riconoscimento accademico produce  gli  effetti  legali  del
corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei  concorsi  pubblici
per l'accesso al pubblico impiego». 
  28-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 13, pari a  euro  168.025
per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  28-septies. Il comma 10-bis dell'articolo  3  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, in  materia  di  riconoscimento  dei  titoli  di
studio conseguiti all'estero, e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di  termini
          previsti da  disposizioni  legislative),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 302 convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: 
                «Art. 1 (Proroga termini in materia di assunzioni). -
          1. Omissis. 
                2.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2009, 2010,  2011  e  2012  di  cui
          all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, e successive modificazioni, e all'articolo  66,  commi
          9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni, e'  prorogato  al
          31 dicembre 2022 e le relative autorizzazioni ad  assumere,
          ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
          2022. 
                3.-6-quinquies. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  5,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di  termini
          previsti da  disposizioni  legislative),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2013, n. 304 convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni,
          organizzazione    e    funzionamento    delle     Pubbliche
          Amministrazioni). - 1. - 4. Omissis. 
                5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
          dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2022. 
                6. - 14. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 4, del
          decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2014, n. 302 convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - 1. Omissis. 
                2.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato, relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,  2018
          e 2019 e 2020, previste dall'articolo 3, commi 1 e  2,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   114,
          dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
          prorogato al 31 dicembre 2022 e le relative  autorizzazioni
          ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il
          31 dicembre 2022. 
                3. Omissis. 
                4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, sono  prorogate  al  31  dicembre
          2022. 
                5. - 12-quater. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20,  comma  1,  del
          decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75  (Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c),  e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 giugno 2017,  n.  130,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 20 (Superamento del precariato nelle  pubbliche
          amministrazioni).  - 1.  Le  amministrazioni,  al  fine  di
          superare il precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a
          termine e valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
          personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
          triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e
          con l'indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                  a) risulti in servizio successivamente alla data di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
                  b) sia stato  reclutato  a  tempo  determinato,  in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
                  c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre  2022,  alle
          dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a)  che
          procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio,  anche
          non continuativi, negli ultimi otto anni. 
                2. - 14. Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1148,
          lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205  (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.  n.
          62: 
                «Art.  1  -  1148.  In  materia  di   graduatorie   e
          assunzioni  presso  le  pubbliche   amministrazioni,   sono
          disposte le seguenti proroghe di termini: 
                  a). - d). Omissis. 
                  e)  il  termine  per  procedere   alle   assunzioni
          autorizzate con il decreto previsto all'articolo  1,  comma
          365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2022; 
                  f). - h). Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 313 e 318,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.  n.
          62: 
                «Art. 1 - 313. Al fine di assicurare il  mantenimento
          dei      necessari      standard      di      funzionalita'
          dell'Amministrazione dell'interno, anche  in  relazione  ai
          peculiari compiti  in  materia  di  immigrazione  e  ordine
          pubblico, il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al
          31 dicembre 2022, in aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
          previste a legislazione vigente, nell'ambito della  vigente
          dotazione organica,  ad  assumere  le  seguenti  unita'  di
          personale  della  carriera   prefettizia   e   di   livello
          dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile
          dell'interno, cosi' suddiviso: a) 50 unita' nella qualifica
          iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unita'
          nella  qualifica  iniziale  di   accesso   alla   dirigenza
          dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unita'  nell'Area  III,
          posizione  economica  F1;  d)  450  unita'  nell'Area   II,
          posizione economica F2.  Agli  oneri  di  cui  al  presente
          comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno degli anni 2019
          e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a decorrere dal 2021,  si
          provvede  a  valere  sulle  risorse  del   fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma  365,  lettera  b),  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
          298 del presente articolo. 
                Omissis. 
                318.  La  dotazione  organica  dell'Avvocatura  dello
          Stato, di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri  14  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, e' incrementata  di  6
          posizioni di livello dirigenziale  non  generale  e  di  85
          unita' di personale non  dirigenziale.  L'Avvocatura  dello
          Stato, per i trienni 2019-2021 e 2022-2024, e'  autorizzata
          ad  assumere,  a  tempo  indeterminato,  mediante  apposita
          procedura concorsuale per titoli ed esami,  un  contingente
          di personale  di  6  unita'  di  livello  dirigenziale  non
          generale, di 35 unita' appartenenti all'Area III, posizione
          economica F1, e di  50  unita'  appartenenti  all'Area  II,
          posizione economica F2, in possesso del diploma  di  scuola
          secondaria  di  secondo  grado,   anche   con   particolare
          specializzazione nelle  materie  tecnico-giuridiche.  Nella
          procedura concorsuale  per  la  copertura  delle  posizioni
          dirigenziali di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          prevista una riserva per il personale interno  in  possesso
          dei requisiti per l'accesso al concorso per  dirigente  nel
          limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
          Agli oneri derivanti dalle assunzioni di  cui  al  presente
          comma, nel limite massimo di spesa pari  a  1.082.216  euro
          per l'anno 2019, a 3.591.100  euro  per  l'anno  2020  e  a
          4.013.480  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,   si
          provvede  a  valere  sulle  risorse  del   fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma  365,  lettera  b),  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
          298 del presente articolo.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3-ter, del
          decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  (Disposizioni  urgenti
          per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e  del
          Ministero dell'universita' e  della  ricerca),  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6: 
                «Art.  3.  (Ripartizione  delle  strutture  e   degli
          uffici). - 1. - 3-bis. Omissis. 
                3-ter. Il Ministero dell'istruzione  e  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire
          apposite procedure  concorsuali  pubbliche,  da  concludere
          entro  il  31  dicembre  2022,  a  valere  sulle   facolta'
          assunzionali  pregresse,  relative  al  comparto   Funzioni
          centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo
          e'  stato  gia'  autorizzato  in   favore   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  A  tal
          fine,  le  predette   facolta'   assunzionali   s'intendono
          riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e  al
          Ministero dell'universita' e della ricerca, in  proporzione
          alle relative dotazioni organiche di cui  al  comma  3-bis,
          ferma   restando   l'attribuzione   al    solo    Ministero
          dell'istruzione delle  facolta'  assunzionali  relative  al
          personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi. 
                4. - 9-ter. Omissis.». 
               - Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 17,  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  (Misure   urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la salute  e  i  servizi  territoriali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021,
          n. 123: 
                «Art. 59  (Misure  straordinarie  per  la  tempestiva
          nomina  dei  docenti  di  posto  comune  e  di  sostegno  e
          semplificazione delle procedure concorsuali  del  personale
          docente). - 1. - 16. 
                17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14
          sono  utilizzate  per  le  immissioni  in  ruolo   relative
          all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per  eventuali
          oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30  ottobre
          2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a
          tempo determinato nelle more stipulati sui  relativi  posti
          vacanti e disponibili.  Le  medesime  graduatorie,  se  non
          approvate entro la data di cui al periodo precedente,  sono
          utilizzate nel corso degli anni  successivi  con  priorita'
          rispetto alle graduatorie  delle  procedure  ordinarie.  In
          ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
          previsto dal bando di concorso per la specifica  regione  e
          classe  di  concorso,  in  caso  di  incapienza  dei  posti
          destinati  annualmente  alle  assunzioni,  possono   essere
          disposte  anche  negli  anni  scolastici  successivi,  sino
          all'esaurimento  della  graduatoria,   nel   limite   delle
          facolta' assunzionali disponibili a  legislazione  vigente.
          Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si
          applica la decorrenza dei contratti prevista  dall'articolo
          58, comma 1 lett. b). 
                18. - 21. Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  39,  commi  3  e
          3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. n. 255: 
                «Art. 39 (Disposizioni in materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. - 2.
          Omissis. 
                3.  Per  consentire  lo  sviluppo  dei  processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
                3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
                4. - 28. Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 259, commi 1 e 7 e
          dell'articolo 260, comma 1,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,  sostegno
          al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128,
          S.O. n. 21 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
          luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 259 (Misure per la  funzionalita'  delle  Forze
          Armate, delle Forze di polizia,  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  dell'amministrazione  penitenziaria  e
          dell'amministrazione  della   giustizia   minorile   e   di
          comunita' in materia di procedure concorsuali). - 1. Per lo
          svolgimento delle  procedure  dei  concorsi  indetti  o  da
          indirsi per l'accesso ai  ruoli  e  alle  qualifiche  delle
          Forze armate, delle Forze di polizia, del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco,  del  personale  dell'amministrazione
          penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna,
          al fine di prevenire possibili fenomeni di  diffusione  del
          contagio  da  COVID-19,  per  la  durata  dello  stato   di
          emergenza  epidemiologica  dichiarato  dal  Consiglio   dei
          ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere  di  misure
          restrittive e/o di contenimento dello  stesso,  e  comunque
          non oltre il 31 marzo 2022, si  applicano  le  disposizioni
          dei commi da 2 a 6 del presente articolo. 
                2. - 6. Omissis. 
                7. Le assunzioni di personale delle Forze di  polizia
          e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  previste,  per
          gli anni 2020 e 2021, dall'articolo 66,  comma  9-bis,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in
          relazione alle cessazioni dal servizio  verificatesi  negli
          anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c)  e
          d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo  1,
          comma 381, lettere b) e c), della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettera  a),  e  3,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e
          dall'articolo 1, comma 984,  lettera  a),  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate  entro  31
          dicembre 2022." 
              «Art. 260 (Misure  per  la  funzionalita'  delle  Forze
          Armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco in materia di corsi di formazione).  -  1.
          Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per  il
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di  prevenire
          possibili fenomeni di diffusione del contagio da  COVID-19,
          per la  durata  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica
          dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020  e
          fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento
          dello stesso, e comunque non oltre il  31  marzo  2022,  si
          applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo. 
                2. - 7. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 884, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2021-2023),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. n. 46: 
                «Art. 1 - 884. Al fine di potenziare e accelerare  le
          attivita' e i servizi svolti dalle ragionerie  territoriali
          dello Stato nel territorio nazionale  nei  confronti  degli
          uffici  periferici  delle  amministrazioni  statali,  delle
          altre   amministrazioni   pubbliche   interessate   e   dei
          cittadini, nonche' di incrementare il livello di efficienza
          degli uffici e delle strutture della giustizia  tributaria,
          tenuto anche conto del  contenzioso  tributario  instaurato
          avverso i provvedimenti adottati dagli uffici  territoriali
          dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le
          connesse  funzioni  di  supporto  e   coordinamento   delle
          attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in
          materia di sicurezza, il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato,  per  l'anno  2022,   a   bandire
          procedure concorsuali, anche in deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 4, comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  e,  conseguentemente,  ad
          assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei
          limiti  dell'attuale  dotazione  organica,  un  contingente
          complessivo  di  personale  non  dirigenziale  pari  a  550
          unita', di cui 350  unita'  da  inquadrare  nell'Area  III,
          posizione  economica  F1,  e  100  unita'   nell'Area   II,
          posizione  economica  F2,  da  destinare  alle   ragionerie
          territoriali  dello  Stato  e  100  unita'  di  Area   III,
          posizione  economica  F1,  di  cui  60  da  destinare  alle
          commissioni tributarie e 40 da  destinare  al  Dipartimento
          dell'amministrazione generale del personale e dei  servizi,
          in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento  di
          personale nelle pubbliche amministrazioni,  ferma  restando
          la  possibilita'  di  avvalersi   della   Commissione   per
          l'attuazione  del  progetto   di   riqualificazione   delle
          pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Per  le
          medesime finalita' di cui al presente comma,  alla  lettera
          c) del comma 350 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre
          2018,   n.   145,   le   parole:   'l'unificazione   e   la
          rideterminazione degli  uffici  dirigenziali  non  generali
          presso  le  articolazioni   periferiche,   apportando   una
          riduzione del numero complessivo di  uffici  del  Ministero
          non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36,  comma  1,  del
          decreto legislativo 20 febbraio  2019,  n.  15  (Attuazione
          della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul  ravvicinamento  delle
          legislazioni  degli  Stati  membri  in  materia  di  marchi
          d'impresa  nonche'  per   l'adeguamento   della   normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  2015/2424
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  dicembre
          2015,  recante  modifica   al   regolamento   sul   marchio
          comunitario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  marzo
          2019, n. 57: 
                «Art.  36  (Adempimenti  conseguenti   all'attuazione
          della  direttiva  (UE)  2015/2436).  -  1.  Al  fine  dello
          svolgimento dei nuovi  incrementali  adempimenti  derivanti
          dall'attuazione  della   direttiva   (UE)   2015/2436,   il
          Ministero  dello  sviluppo   economico,   nel   quadriennio
          2019-2022,   e'   autorizzato   ad   assumere    a    tempo
          indeterminato,  nei  limiti  dei   posti   disponibili   in
          dotazione organica, trenta unita' da  inquadrare  nell'area
          III,  posizione  economica   F1,   selezionate   attraverso
          apposito  concorso  pubblico,  in  possesso  di   specifici
          requisiti  professionali  necessari  all'espletamento   dei
          nuovi compiti operativi. 
                2. - 14. Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 9, e  63
          del decreto legislativo 1º  agosto  2003,  n.  259  (Codice
          delle   comunicazioni   elettroniche),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. n. 150: 
                «Art. 11 (Autorizzazione generale per  le  reti  e  i
          servizi di comunicazione elettronica (ex art. 12 eecc -  ex
          art. 25 d.lgs. n. 259/2003). - 1. - 8. Omissis. 
                9. Le autorizzazioni generali hanno una  durata  pari
          alla  durata  richiesta  nella  notifica  e  comunque   non
          superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31
          dicembre dell'ultimo anno di validita',  termine  elevabile
          alla durata di  un  diritto  d'uso  di  frequenze  radio  o
          risorse di numerazione o posizioni orbitali,  nel  caso  in
          cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia
          previsto  tale  utilizzo.  Entro  il  termine  di  scadenza
          l'autorizzazione generale puo'  essere  rinnovata  mediante
          nuova dichiarazione, alle condizioni vigenti, salvo  quanto
          previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi
          dell'articolo 63. 
                10. Omissis.» 
                «Art. 63 (Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello
          spettro  radio  armonizzato  (art.  50  eecc)).  -  1.   Il
          Ministero, d'intesa con l'Autorita', decide sul rinnovo dei
          diritti d'uso individuali dello spettro  radio  armonizzato
          tempestivamente prima della scadenza della durata  di  tali
          diritti, salvo quando,  al  momento  dell'assegnazione,  e'
          stata esplicitamente esclusa la possibilita' di rinnovo.  A
          tal fine, il Ministero valuta la necessita' di tale rinnovo
          di propria iniziativa  o  su  richiesta  del  titolare  del
          diritto, in quest'ultimo caso non piu' di cinque anni prima
          della scadenza della durata dei diritti  di  cui  trattasi.
          Cio' non pregiudica le clausole di  rinnovo  applicabili  a
          diritti esistenti. 
                2. Nell'adottare una decisione ai sensi del comma  1,
          l'Autorita' prende in considerazione, tra l'altro: 
                  a)  la  realizzazione  degli   obiettivi   di   cui
          all'articolo 4, all'articolo 58 comma 2, e all'articolo  61
          comma 2,  nonche'  degli  obiettivi  di  politica  pubblica
          previsti dal diritto dell'Unione o nazionale; 
                  b) l'attuazione di una misura tecnica di attuazione
          adottata  a  norma  dell'articolo  4  della  decisione   n.
          676/2002/CE; 
                  c) l'esame dell'adeguatezza  dell'attuazione  delle
          condizioni associate al diritto di cui trattasi; 
                  d) la necessita' di promuovere la concorrenza o  di
          evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 65; 
                  e) la necessita' di conseguire maggiore  efficienza
          nell'uso dello spettro  radio,  alla  luce  dell'evoluzione
          tecnologica o del mercato; 
                  f)   la   necessita'   di   evitare    una    grave
          compromissione del servizio. 
                3. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo
          di  diritti   d'uso   individuali   dello   spettro   radio
          armonizzato per il quale il  numero  di  diritti  d'uso  e'
          limitato ai  sensi  del  comma  2  del  presente  articolo,
          l'Autorita' applica una procedura aperta, trasparente e non
          discriminatoria e tra l'altro: 
                  a)   offre   a   tutte   le    parti    interessate
          l'opportunita' di esprimere le loro opinioni attraverso una
          consultazione pubblica a norma dell'articolo 23; 
                  b) indica chiaramente i motivi  di  tale  eventuale
          rinnovo. 
                4. L'Autorita'  prende  in  considerazione  eventuali
          indicazioni, emerse dalla consultazione a norma  del  comma
          3, lettera a), di domanda del mercato da parte  di  imprese
          diverse da quelle titolari di diritti d'uso  dello  spettro
          radio per la banda in questione quando decide se  rinnovare
          i diritti d'uso o di organizzare  una  nuova  procedura  di
          selezione volta  a  concedere  i  diritti  d'uso  ai  sensi
          dell'articolo 67. 
                5. Una decisione di rinnovo  di  diritti  individuali
          d'uso  dello  spettro   radio   armonizzato   puo'   essere
          accompagnata da un riesame dei  contributi  e  degli  altri
          termini e condizioni ad essi associati.  Se  del  caso,  il
          Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive
          competenze, possono modificare  i  contributi  relativi  ai
          diritti d'uso in conformita' dell'articolo 42.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  commi  1043  e
          1089, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
                «Art. 1 - 1043. Al fine di coordinare le attivita' di
          cui al comma 1039, il Ministero dello sviluppo economico e'
          autorizzato a costituire, nell'ambito delle risorse di  cui
          alla lettera d) del predetto comma 1039, una apposita  task
          force avvalendosi anche di personale fino a  cinque  unita'
          in posizione di  comando  proveniente  da  altre  pubbliche
          amministrazioni, ad esclusione  del  personale  scolastico,
          comprese  le  autorita'  indipendenti,  che   mantiene   il
          trattamento  economico,  fondamentale   e   accessorio   in
          godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a
          rimborsare   integralmente    alle    amministrazioni    di
          appartenenza  l'onere  relativo  al  predetto   trattamento
          economico. Della suddetta task force puo' essere chiamato a
          far  parte  anche  personale  dipendente  di   societa'   e
          organismi in house ovvero  di  societa'  partecipate  dallo
          Stato previo rimborso alle stesse da  parte  del  Ministero
          dei relativi costi. 
                Omissis. 
                  1089. Nello stato di previsione del Ministero dello
          sviluppo economico e' istituito il Fondo per  il  commercio
          equo e solidale, con una dotazione di un  milione  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalita'  di  cui
          al comma 1090.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  6,  commi  5,  6,
          6-bis e 7-bis, del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80
          (Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della   capacita'
          amministrativa delle pubbliche  amministrazioni  funzionale
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          (PNRR) e  per  l'efficienza  della  giustizia),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   6.   (Piano   integrato   di   attivita'    e
          organizzazione). - 1. - 4. Omissis. 
                5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
          Presidente   della   Repubblica,    adottati    ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281,  sono  individuati  e  abrogati  gli
          adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
          presente articolo. 
                6. Entro il medesimo termine di cui al comma  5,  con
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
          supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel  Piano
          tipo sono definite modalita'  semplificate  per  l'adozione
          del Piano di cui al comma 1 da parte delle  amministrazioni
          con meno di cinquanta dipendenti. 
                6-bis. In sede di  prima  applicazione  il  Piano  e'
          adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine
          non  si  applicano  le  sanzioni  previste  dalle  seguenti
          disposizioni: 
                  a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
          ottobre 2009, n. 150; 
                  b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
          n. 124; 
                  c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165; 
                  a-bis) all'articolo 7, il comma 2,  in  materia  di
          efficacia  delle  graduatorie  per   il   reclutamento   di
          personale destinato all'attuazione del PNRR, e'  sostituito
          dal seguente: 
                    «2. Al fine di  garantire  l'integrale  copertura
          dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300  unita'
          a  valere   sulle   vigenti   facolta'   assunzionali,   e'
          autorizzato lo scorrimento delle graduatorie  del  concorso
          di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci  per  la
          durata dell'attuazione  del  PNRR,  nonche'  delle  vigenti
          graduatorie di concorsi pubblici,  relative  all'assunzione
          di personale con contratto sia a tempo  determinato  sia  a
          tempo indeterminato»; 
                7. - 8. Omissis." 
                «Art.  7-bis  (Reclutamento  di  personale   per   il
          Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Al  fine  di
          avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio  degli
          interventi del PNRR, nonche' di attuare la  gestione  e  il
          coordinamento dello stesso, il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' autorizzato, per l'anno  2022,  a  bandire
          apposite  procedure  concorsuali  pubbliche,   secondo   le
          modalita'  semplificate  di   cui   all'articolo   10   del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga
          alle ordinarie procedure di mobilita', ovvero  a  procedere
          allo scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di  concorsi
          pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di
          lavoro subordinato a tempo indeterminato, per  le  esigenze
          dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in  aggiunta  alle
          vigenti facolta' assunzionali e nei  limiti  della  vigente
          dotazione organica, un  contingente  di  personale  pari  a
          centoquarantacinque  unita'  da  inquadrare   nel   livello
          iniziale dell'Area III del comparto Funzioni  centrali,  di
          cui cinquanta unita' da  assegnare  al  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello   Stato,   trenta   unita'   al
          Dipartimento del  tesoro,  trenta  unita'  al  Dipartimento
          delle  finanze  e  trentacinque  unita'   al   Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,
          e un contingente di  settantacinque  unita'  da  inquadrare
          nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni
          centrali, da assegnare  al  Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato. 
                2. - 6. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 1,  della
          legge  23  dicembre  2021,   n.   238   (Disposizioni   per
          l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia all'Unione europea - Legge europea  2019-2020),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2022, n. 12,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44( Rafforzamento delle strutture del Ministero
          dell'economia e delle finanze preposte  alle  attivita'  di
          gestione,  monitoraggio  e   controllo   degli   interventi
          dell'Unione  europea  per  il  periodo  di   programmazione
          2021-2027). - 1. Ai fini del rafforzamento delle  attivita'
          di gestione,  monitoraggio  e  controllo  degli  interventi
          cofinanziati  dall'Unione  europea  per   il   periodo   di
          programmazione    2021-2027    nonche'    di    adeguamento
          dell'ordinamento  interno  alla   normativa   europea,   il
          Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
          assumere a  tempo  indeterminato,  per  le  esigenze  delle
          strutture del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato del medesimo Ministero, con corrispondente incremento
          della  vigente  dotazione  organica,  un   contingente   di
          personale  nel  numero  massimo  di  cinquanta  unita'   da
          inquadrare  nel  livello   iniziale   della   terza   area,
          attraverso lo  scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di
          concorsi pubblici ovvero l'indizione di  appositi  concorsi
          pubblici,   anche   avvalendosi   della   Commissione   per
          l'attuazione  del  Progetto   di   Riqualificazione   delle
          Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                2. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11-bis,  comma  13,
          del citato decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo  di
          strumenti  di  pagamento   elettronici:   sospensione   del
          programma "cashback" e credito d'imposta POS). - 1.  -  12.
          Omissis. 
                13. Nel quadro delle  esigenze  connesse  anche  alle
          misure  di  cui   al   presente   decreto,   il   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  bandire
          apposite  procedure  concorsuali  pubbliche,   secondo   le
          modalita'  semplificate  di   cui   all'articolo   10   del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ovvero  a
          procedere allo scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di
          concorsi pubblici, e,  conseguentemente,  ad  assumere  con
          contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,  per
          le  esigenze  delle  strutture   del   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei
          limiti della vigente dotazione organica, un contingente  di
          personale pari a cinquanta unita' da inquadrare nel livello
          iniziale dell'area III del comparto funzioni centrali. 
                14. - 18. Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  243-bis,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. n.
          162: 
                «Art. 243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario
          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dal presente articolo. La predetta  procedura  non
          puo'  essere  iniziata  qualora  sia  decorso  il   termine
          assegnato dal prefetto, con lettera notificata  ai  singoli
          consiglieri, per la  deliberazione  del  dissesto,  di  cui
          all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 149. 
                2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
                3. Il ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
                4. Le procedure esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
                5. Il consiglio dell'ente locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
          del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
                5-bis. La durata massima del  piano  di  riequilibrio
          finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del  comma
          5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
          da ripianare nel medesimo e l'ammontare  degli  impegni  di
          cui al  titolo  I  della  spesa  del  rendiconto  dell'anno
          precedente a  quello  di  deliberazione  del  ricorso  alla
          procedura  di   riequilibrio   o   dell'ultimo   rendiconto
          approvato, secondo la seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
                  a)  le   eventuali   misure   correttive   adottate
          dall'ente  locale  in  considerazione   dei   comportamenti
          difformi dalla sana  gestione  finanziaria  e  del  mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno accertati dalla competente sezione regionale  della
          Corte dei conti; 
                  b)   la   puntuale   ricognizione,   con   relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
                  c) l'individuazione, con relative quantificazione e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
                  d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
          di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
          di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
          da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
                7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
                7-bis. Al fine di pianificare  la  rateizzazione  dei
          pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
          richiedere all'agente della riscossione una  dilazione  dei
          carichi affidati dalle  agenzie  fiscali  e  relativi  alle
          annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
          dell'ente.  Le  rateizzazioni  possono  avere  una   durata
          temporale massima  di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
          mensili.  Alle  rateizzazioni  concesse   si   applica   la
          disciplina di cui all'articolo  19,  commi  1-quater,  3  e
          3-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  602.  Sono  dovuti  gli  interessi  di
          dilazione di cui all'articolo 21  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. (984) 
                7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis  si  applicano
          anche ai carichi affidati dagli enti gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria. 
                7-quater.  Le   modalita'   di   applicazione   delle
          disposizioni dei commi 7-bis  e  7-ter  sono  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                7-quinquies. L'ente locale  e'  tenuto  a  rilasciare
          apposita delegazione di pagamento  ai  sensi  dell'articolo
          206 quale garanzia del pagamento  delle  rate  relative  ai
          carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
          di previdenza e assistenza obbligatoria  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter. 
                8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
                  a)  puo'  deliberare  le  aliquote  o  tariffe  dei
          tributi locali nella misura massima  consentita,  anche  in
          deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
          vigente; 
                  b) e' soggetto ai controlli centrali in materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
                  c) e' tenuto ad assicurare, con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
                  d)  e'  soggetto  al  controllo   sulle   dotazioni
          organiche  e  sulle  assunzioni   di   personale   previsto
          dall'articolo 243, comma 1; 
                  e)  e'   tenuto   ad   effettuare   una   revisione
          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
          entrate con vincolo di destinazione; 
                  f) e' tenuto ad effettuare una  rigorosa  revisione
          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
                  g) puo' procedere all'assunzione di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
                9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
                  a)   a   decorrere    dall'esercizio    finanziario
          successivo,  riduzione  delle  spese   di   personale,   da
          realizzare in  particolare  attraverso  l'eliminazione  dai
          fondi per il finanziamento  della  retribuzione  accessoria
          del personale dirigente e di  quello  del  comparto,  delle
          risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e  26,  comma  3,
          dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1°  aprile
          1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per  la
          quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
          organiche; 
                  b) entro il termine di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni  e
          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 
                    1) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del
          servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
                    2) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del
          servizio di acquedotto; 
                    3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
                    4) al servizio di illuminazione pubblica; 
                    5)  al   finanziamento   delle   spese   relative
          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
          convitto e semiconvitto; 
                  c) entro il termine di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 25 per cento delle spese  per  trasferimenti  di
          cui al macroaggregato 04 della spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
          lirico-sinfoniche; 
                  c-bis)  ferma  restando   l'obbligatorieta'   delle
          riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha
          facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
          approvato; 
                  d) blocco dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
                    9-bis. In deroga al comma 8,  lettera  g),  e  al
          comma 9, lettera d), del presente articolo  e  all'articolo
          243-ter, i comuni  che  fanno  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui  al
          comma 1 dell'articolo  204,  necessari  alla  copertura  di
          spese di investimento relative a progetti e interventi  che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche'  alla
          copertura, anche a titolo di  anticipazione,  di  spese  di
          investimento    strettamente    funzionali     all'ordinato
          svolgimento  di  progetti  e   interventi   finanziati   in
          prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
          amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31-bis,  comma  10,
          del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152  (Disposizioni
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
          dicembre 2021, n. 233, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          6 novembre 2021, n. 265: 
                «Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni
          e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno). - 1. -  9.
          Omissis. 
                10. I comuni  con  popolazione  superiore  a  250.000
          abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo
          243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
          enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267, possono procedere, con oneri a  carico  dei  propri
          bilanci, all'assunzione di collaboratori  con  contratto  a
          tempo determinato per le esigenze degli uffici  posti  alle
          dirette dipendenze del sindaco o  degli  assessori  di  cui
          all'articolo  90  del  predetto  testo  unico,  nei  limiti
          dell'80 per cento della spesa  sostenuta  per  le  medesime
          finalita'   nell'ultimo    rendiconto    precedente    alla
          deliberazione  della  citata  procedura   di   riequilibrio
          finanziario pluriennale.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  28,  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          maggio 2010, n. 125, S.O. n.114: 
                «Art. 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico). - 1. - 27. Omissis. 
                28. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano alle regioni  e  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso  escluse  dalle
          limitazioni previste dal presente comma le spese  sostenute
          per  le   assunzioni   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
          altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'articolo  1
          della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive
          modificazioni.  Alla  copertura  del  relativo   onere   si
          provvede  mediante  l'attivazione   della   procedura   per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
                29. - 37. Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7,  comma  5  e
          dell'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
          luglio 2021, n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          maggio  2021,  n.   129,   Edizione   straordinaria,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   7   (Controllo,   audit,   anticorruzione   e
          trasparenza). - 1. - 4. Omissis. 
                5. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          le modalita' di cui all'articolo 17, comma  4-bis,  lettera
          e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  si  provvede  alla
          ridefinizione, in  coerenza  con  l'articolo  6  e  con  il
          presente articolo, dei compiti  degli  uffici  dirigenziali
          non generali del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          nelle  more  del   perfezionamento   del   regolamento   di
          organizzazione del predetto Ministero, ivi  incluso  quello
          degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi  entro
          il 31 luglio 2022 con le modalita' di cui  all'articolo  10
          del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.  22,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede  di
          prima  applicazione,  gli  incarichi  dirigenziali  di  cui
          all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono
          essere conferiti anche nel caso  in  cui  le  procedure  di
          nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto
          regolamento di organizzazione, ma siano  comunque  conformi
          ai compiti e all'organizzazione del  Ministero  e  coerenti
          rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6  e  del
          presente articolo. 
                6. - 9. Omissis.» 
                «Art. 10  (Misure  per  accelerare  la  realizzazione
          degli  investimenti  pubblici).  -  1.  Per  sostenere   la
          definizione e l'avvio delle  procedure  di  affidamento  ed
          accelerare l'attuazione  degli  investimenti  pubblici,  in
          particolare di quelli previsti dal  PNRR  e  dai  cicli  di
          programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020  e
          2021-2027,   le   amministrazioni   interessate,   mediante
          apposite  convenzioni,  possono  avvalersi   del   supporto
          tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi
          dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50. 
                2. L'attivita' di supporto di cui al  comma  1  copre
          anche le fasi di definizione,  attuazione,  monitoraggio  e
          valutazione  degli  interventi  e   comprende   azioni   di
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa,   anche
          attraverso   la   messa   a   disposizione    di    esperti
          particolarmente qualificati. 
                3. Ai fini dell'articolo 192, comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita'
          economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al  valore
          della prestazione e la  motivazione  del  provvedimento  di
          affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso  al
          mercato, derivanti dal risparmio  di  tempo  e  di  risorse
          economiche,  mediante  comparazione   degli   standard   di
          riferimento della societa' Consip S.p.A. e  delle  centrali
          di committenza regionali. 
                4. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9,
          comma 2, le Regioni, le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano  e  gli  enti  locali,   per   il   tramite   delle
          amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del
          supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma 1
          per  la  promozione  e  la  realizzazione  di  progetti  di
          sviluppo  territoriale  finanziati  da  fondi   europei   e
          nazionali. 
                5.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          definisce, per le societa' in house  statali,  i  contenuti
          minimi  delle  convenzioni  per  l'attuazione   di   quanto
          previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le  Amministrazioni
          provvedono  nell'ambito   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione  vigente.  Laddove  ammissibili,  tali   oneri
          possono essere posti a carico delle  risorse  previste  per
          l'attuazione  degli  interventi  del  PNRR,  ovvero   delle
          risorse per l'assistenza  tecnica  previste  nei  programmi
          dell'Unione  europea  2021/2027  per  gli   interventi   di
          supporto agli stessi riferiti. 
                6.  Ai  fini  dell'espletamento  delle  attivita'  di
          supporto  di  cui  al  presente   articolo,   le   societa'
          interessate possono provvedere con le risorse interne,  con
          personale esterno, nonche' con il ricorso a competenze - di
          persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel
          rispetto di quanto stabilito  dal  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 e  dal  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175. 
                6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa
          nel  calcolo  del  triennio   ai   fini   dell'applicazione
          dell'articolo 14, comma 5, ne'  ai  fini  dell'applicazione
          dell'articolo 21 del testo unico in materia di  societa'  a
          partecipazione pubblica, di cui al decreto  legislativo  19
          agosto 2016, n. 175. 
                6-ter. Ai contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
          stipulati, prorogati o rinnovati dalle societa' di  cui  al
          comma 1 per lo svolgimento delle attivita' di  supporto  di
          cui al presente articolo essenziali  per  l'attuazione  del
          progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19,
          21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81.  I
          contratti di lavoro a tempo determinato  di  cui  al  primo
          periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per
          un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
          non superiore alla durata di  attuazione  dei  progetti  di
          competenza delle singole  amministrazioni  e  comunque  non
          eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano,
          a pena di nullita',  il  progetto  del  PNRR  al  quale  e'
          riferita   la   prestazione    lavorativa;    il    mancato
          conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi  e
          finali, previsti dal progetto costituisce giusta  causa  di
          recesso  dell'amministrazione  dal   contratto   ai   sensi
          dell'articolo 2119 del codice civile.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2-bis, del
          decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
          contrasto del terrorismo  internazionale)  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2005,   n.   155,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173: 
                «Art.   4   (Nuove   norme   per   il   potenziamento
          dell'attivita' informativa). - 1. - 2. Omissis. 
                2-bis. Fino al 31 gennaio  2023,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  anche  a  mezzo  del   Direttore
          generale  del  Dipartimento  delle  informazioni   per   la
          sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2,  comma
          2, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  ovvero  personale
          dipendente  espressamente  delegato,  siano  autorizzati  a
          colloqui personali con detenuti e internati, al  solo  fine
          di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
          finalita' terroristica di matrice internazionale. 
                2-ter - 2-quinquies. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  2,  del
          decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il
          contrasto del terrorismo, anche di matrice  internazionale,
          nonche' proroga delle missioni internazionali  delle  Forze
          armate  e  di  polizia,  iniziative  di  cooperazione  allo
          sviluppo  e  sostegno  ai  processi  di   ricostruzione   e
          partecipazione   alle   iniziative   delle   Organizzazioni
          internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
          di stabilizzazione) convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 aprile 2015,  n.  43,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 41: 
                «Art.  8  (Disposizioni  in   materia   di   garanzie
          funzionali e di tutela, anche processuale, del personale  e
          delle  strutture  dei  servizi  di  informazione   per   la
          sicurezza). - 1. Omissis. 
                2. Fino al 31 gennaio 2023: 
                  a)  non  possono  essere  autorizzate,   ai   sensi
          dell'articolo  18  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,
          condotte previste dalla legge come reato per le  quali  non
          e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39,
          comma  11,  della  medesima  legge  n.  124  del  2007,  ad
          eccezione delle  fattispecie  di  cui  agli  articoli  270,
          secondo   comma,   270-ter,    270-quater,    270-quater.1,
          270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma,  e
          414, quarto comma, del codice penale; 
                  b) con le modalita' di cui all'articolo  23,  comma
          2,  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  e  successive
          modificazioni,  la  qualifica   di   agente   di   pubblica
          sicurezza, con funzione di  polizia  di  prevenzione,  puo'
          essere attribuita anche al personale  delle  Forze  armate,
          che non ne sia gia' in possesso, il quale sia  adibito,  ai
          sensi dell'articolo 12 della  medesima  legge  n.  124  del
          2007,  al  concorso  alla  tutela  delle  strutture  e  del
          personale  del  Dipartimento  delle  informazioni  per   la
          sicurezza (DIS)  o  dei  Servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza; 
                  c) le identita' di copertura, di  cui  all'articolo
          24, comma 1, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  possono
          essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui
          all'articolo 19 della  medesima  legge  n.  124  del  2007,
          dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita'
          giudiziaria  procedente   contestualmente   all'opposizione
          della causa di giustificazione; 
                  d) fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
          497,  comma  2-bis,  del  codice   di   procedura   penale,
          l'autorita'  giudiziaria,  su   richiesta   del   direttore
          generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia  informazioni
          e sicurezza esterna (AISE) o  dell'Agenzia  informazioni  e
          sicurezza interna (AISI), quando sia necessario  mantenerne
          segreta la reale identita' nell'interesse  della  sicurezza
          della Repubblica o per tutelarne  l'incolumita',  autorizza
          gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4,  6  e  7
          della  legge  3  agosto  2007,   n.   124,   e   successive
          modificazioni,  a  deporre  in  ogni  stato  o   grado   di
          procedimento con identita' di copertura. 
                2-bis. Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 comma 5, 6 comma
          7 e 7 comma 7, della legge 3 agosto 2007, n.  124  (Sistema
          di informazione per la sicurezza della Repubblica  e  nuova
          disciplina  del   segreto),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187: 
                «Art.  4  (Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza). - 1. - 4. Omissis. 
                5. La direzione generale del DIS e'  affidata  ad  un
          dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
          dello Stato,  la  cui  nomina  e  revoca  spettano  in  via
          esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
          il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore  al  quadriennio.  Per  quanto   previsto   dalla
          presente  legge,  il  direttore  del  DIS  e'  il   diretto
          referente del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
          dell'Autorita'  delegata,  ove  istituita,   salvo   quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
          5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato  al
          personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito  del
          medesimo Dipartimento. 
                6. - 8. Omissis." 
                «Art. 6. (Agenzia informazioni e sicurezza  esterna).
          - 1. - 6. Omissis. 
                7. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio decreto, nomina e revoca  il  direttore  dell'AISE,
          scelto  tra  dirigenti  di  prima   fascia   o   equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico  ha  la  durata  massima  di  otto  anni  ed  e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore al quadriennio. 
                8. - 10. Omissis." 
                «Art. 7. (Agenzia informazioni e sicurezza  interna).
          - 1. - 6. Omissis. 
                7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
          tra   i   dirigenti   di   prima   fascia   o    equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico  ha  la  durata  massima  di  otto  anni  ed  e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore al quadriennio. 
                8. - 10. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1094, commi 3 e  4,
          del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento  militare),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  8  maggio  2010,  n.  106,  S.O.  n.  84,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1094. (Attribuzione dei gradi di vertice). - 1.
          - 2-bis. Omissis. 
                3. Gli ufficiali generali o ammiragli  nominati  Capi
          di stato maggiore  della  difesa  o  di  Forza  armata,  il
          Comandante  generale  dell'Arma  dei   carabinieri   e   il
          Segretario generale del Ministero della Difesa,  durano  in
          carica tre anni e, se non abbiano raggiunto  il  limite  di
          eta' al termine del triennio, permangono nell'incarico fino
          al limite di eta' e comunque al massimo per un altro  anno,
          senza possibilita' di proroga o  rinnovo.  Al  termine  del
          mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non
          abbia raggiunto i limiti di eta'  previsti  per  il  grado,
          puo'  esserne  disposto,  a  domanda,  il  collocamento  in
          congedo da equiparare a tutti  gli  effetti  a  quello  per
          raggiungimento dei limiti di eta', con  riconoscimento,  in
          aggiunta  a  qualsiasi  altro   istituto   spettante,   del
          trattamento pensionistico e dell'indennita'  di  buonuscita
          che sarebbero spettati in caso di  permanenza  in  servizio
          fino al limite di  eta',  compresi  gli  eventuali  aumenti
          periodici e i passaggi di classe di stipendio. 
                4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma
          3,  se  raggiunti  dai  limiti  di  eta',  sono  richiamati
          d'autorita' fino al termine del triennio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  quinto  comma,
          della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento  del  corpo
          della  Guardia  di  finanza),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 aprile 1959,  n.  98,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 4. - 1. - 4. Omissis. 
                Il mandato del Comandante generale ha una durata pari
          a tre anni e non e' prorogabile  ne'  rinnovabile.  Se  non
          abbia raggiunto il limite di eta' al termine del  triennio,
          il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite
          di eta' e  comunque  al  massimo  per  un  altro  anno.  Il
          Comandante generale, qualora nel corso del  triennio  debba
          cessare   dal    servizio    permanente    effettivo    per
          raggiungimento  dei   limiti   di   eta',   e'   richiamato
          d'autorita' fino al termine del  mandato.  Al  termine  del
          mandato  e'  disposto  il  collocamento   in   congedo   da
          equiparare a tutti gli effetti a quello per  raggiungimento
          dei limiti di eta',  con  applicazione  delle  disposizioni
          dell'articolo 2229, comma 3,  del  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66.». 
              - La legge 24 dicembre 1957,  n.  1295,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma  2,  della
          legge  30  dicembre  1986,  n.  936  (Norme  sul  Consiglio
          nazionale dell'economia e del  lavoro.),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1987, n.  3,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 5. (Presidente). - 1. Omissis. 
                2. Il presidente dura in carica cinque  anni  e  puo'
          essere  confermato.  Qualora  la  durata  in   carica   del
          Presidente non coincida con quella  del  Consiglio  di  cui
          all'articolo  7,  comma  1,  al  fine  di   assicurare   il
          completamento del programma di  attivita',  il  termine  di
          scadenza del mandato di cui al presente comma e'  prorogato
          sino al termine della durata del Consiglio. 
                3. Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4-bis e 15,  comma
          1, della legge 29  dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura),  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   11
          gennaio 1994, n.  7,  S.O.  n.  6,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 4-bis (Vigilanza  amministrativo-contabile).  -
          1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa  intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce con proprio regolamento ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  le  norme
          che disciplinano la  gestione  patrimoniale  e  finanziaria
          delle camere di commercio e delle  loro  aziende  speciali,
          nel rispetto dei principi di armonizzazione  della  finanza
          pubblica. 
                2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello
          sviluppo economico e del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  ai  sensi  delle   disposizioni   vigenti,   sono
          individuate  forme  di  collaborazione   fra   gli   stessi
          Ministeri, al fine di coordinare le attivita' ispettive nei
          confronti delle camere di commercio e  delle  loro  aziende
          speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere. 
                2-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono stabilite le  indennita'  spettanti  ai
          componenti dei collegi dei revisori dei conti delle  camere
          di commercio, delle loro aziende speciali  e  delle  unioni
          regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute  per
          lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti  gli
          organi,   nonche'   nel   rispetto   di   quanto   previsto
          dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all'articolo
          13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito  con
          modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  i  limiti
          al  trattamento   economico   degli   amministratori,   dei
          dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali  e  delle
          unioni regionali. Restano fermi i casi di  incompatibilita'
          ed inconferibilita' previsti dalla legge. 
                2-bis. 1. Con il decreto di cui  al  comma  2-bis  e'
          prorogato il divieto  dei  compensi  degli  organi  per  le
          camere di commercio in corso di  accorpamento  fino  al  1°
          gennaio    dell'anno    successivo     al     completamento
          dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce  i
          criteri  per  il  trattamento   economico   relativo   agli
          incarichi degli organi delle  camere  di  commercio  ed  e'
          adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere
          di commercio in base alla legislazione vigente,  senza  che
          possa essere previsto l'innalzamento del diritto annuale di
          cui all'articolo 18. 
                2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico  e'  istituito  un   Comitato   indipendente   di
          valutazione delle performance del sistema camerale composto
          da cinque membri di cui  uno  con  funzioni  di  presidente
          designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  uno
          designato dal Ministero dello sviluppo economico,  uno  dal
          Dipartimento della Funzione Pubblica, uno dalla  Conferenza
          Stato-Regioni e uno da Unioncamere tra esperti  di  elevata
          professionalita' con comprovate esperienze sia nel  settore
          pubblico che in  quello  privato  in  tema  di  valutazione
          dell'impatto  dei  servizi  pubblici  e  misurazione  della
          performance. Il comitato ha sede presso il Ministero  dello
          sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi  per  la
          finanza pubblica. Ai componenti del predetto  Comitato  non
          spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese  e
          altri emolumenti comunque denominati. 
                2-quater. Il comitato  provvede  alla  valutazione  e
          misurazione annuale, sulla base dei  criteri  definiti  con
          decreto del Ministro dello Sviluppo economico: 
                  a)  delle  condizioni   di   equilibrio   economico
          finanziario delle singole  Camere  e  dell'efficacia  delle
          azioni  adottate  per  il  suo  perseguimento  dal  sistema
          camerale; 
                  b) dell'efficacia dei programmi e  delle  attivita'
          svolti  anche  in  forma  associata  e  attraverso  enti  e
          organismi comuni. 
                2-quinquies.  Il  Comitato  redige   annualmente   un
          rapporto sui risultati dell'attivita' camerale e provvede a
          trasmetterlo al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  al
          Ministro dello sviluppo economico e a Unioncamere. 
                2-sexies. Il Comitato, sulla base  delle  valutazioni
          di cui al comma 2-quater, individua le Camere di  commercio
          che  raggiungono  livelli  di  eccellenza   ai   fini   del
          riconoscimento delle premialita' di  cui  all'articolo  18,
          comma 9.» 
                «Art. 15 (Riunioni e deliberazioni) - 1. Il consiglio
          si riunisce in via ordinaria entro il mese  di  aprile  per
          l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il  mese  di
          ottobre per l'approvazione della relazione  previsionale  e
          programmatica, entro il mese di luglio per  l'aggiornamento
          del preventivo economico ed entro il mese di  dicembre  per
          l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via
          straordinaria quando  lo  richiedano  il  presidente  o  la
          giunta o almeno un  quarto  dei  componenti  del  consiglio
          stesso, con l'indicazione degli argomenti che si  intendono
          trattare. 
                2. - 4. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali)  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235: 
                «Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.  -
          1-quater. Omissis. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  54-ter,  comma  1,
          del citato decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 54-ter. (Riorganizzazione del sistema  camerale
          della Regione siciliana). - 1.  La  Regione  siciliana,  in
          considerazione delle competenze e  dell'autonomia  ad  essa
          attribuite, puo' provvedere, entro il 31 dicembre  2022,  a
          riorganizzare il proprio sistema camerale, anche  revocando
          gli accorpamenti gia' effettuati o in corso  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza  e  di
          equilibrio economico nonche' del numero massimo  di  camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto
          dall'articolo  3,  comma  1,  del  decreto  legislativo  25
          novembre  2016,  n.  219,  e  assicurando  alle  camere  di
          commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria  e
          patrimoniale detenuta da quelle  precedentemente  esistenti
          nella medesima circoscrizione territoriale. 
                2. - 3. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 446, della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                «Art.  1.   -   446.   Negli   anni   2019-2022,   le
          amministrazioni  pubbliche  utilizzatrici  dei   lavoratori
          socialmente utili di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo
          3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  280,
          nonche'  dei  lavoratori  gia'   rientranti   nell'abrogato
          articolo 7 del decreto legislativo  1°  dicembre  1997,  n.
          468, e dei lavoratori impegnati in  attivita'  di  pubblica
          utilita',  anche  mediante  contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato o  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali,
          possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato  dei
          suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a  tempo
          parziale, nei limiti della dotazione organica e  del  piano
          di fabbisogno del personale, nel  rispetto  delle  seguenti
          condizioni: 
                  a) possesso da parte dei lavoratori  dei  requisiti
          di anzianita' come previsti dall'articolo 4, comma  6,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  ovvero
          dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  25
          maggio  2017,  n.  75,  o   svolgimento   delle   attivita'
          socialmente utili o di pubblica utilita'  per  il  medesimo
          periodo di tempo; 
                  b) espletamento di  selezioni  riservate,  mediante
          prova  di  idoneita',  dei  lavoratori  da  inquadrare  nei
          profili professionali delle aree o categorie  per  i  quali
          non e' richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello
          della scuola dell'obbligo che abbiano  la  professionalita'
          richiesta,  in  relazione   all'esperienza   effettivamente
          maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al  pubblico
          impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato  di  cui  alla
          presente lettera sono considerate, ai  sensi  dell'articolo
          36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          nella quota di accesso dall'esterno; 
                  c) espletamento di procedure concorsuali riservate,
          per titoli ed  esami,  dei  lavoratori  da  inquadrare  nei
          profili professionali delle aree o categorie per i quali e'
          richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello  della
          scuola  dell'obbligo,  che  abbiano   la   professionalita'
          richiesta,  in  relazione   all'esperienza   effettivamente
          maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al  pubblico
          impiego; 
                  d)  finanziamento,  nei  limiti  delle  risorse,  a
          valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel  rispetto
          del principio dell'adeguato accesso dall'esterno; 
                  e) per le assunzioni a tempo  indeterminato,  pieno
          utilizzo delle risorse previste per i contratti  di  lavoro
          flessibile, nei limiti di  spesa  di  cui  all'articolo  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  calcolate  in  misura  corrispondente   al   loro
          ammontare  medio   nel   triennio   2015-2017,   al   netto
          dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione
          che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere
          a  regime  la   relativa   spesa   di   personale,   previa
          certificazione della sussistenza  delle  correlate  risorse
          finanziarie da parte dell'organo di  controllo  interno  di
          cui all'articolo 40-bis, comma 1, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei  propri  bilanci
          la contestuale e definitiva riduzione  di  tale  valore  di
          spesa utilizzato per le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28; 
                  f)  pieno   utilizzo   delle   risorse   permanenti
          appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale
          contributo statale  concesso  permanentemente,  nonche'  di
          quelle  calcolate  in  deroga  alla  vigente  normativa  in
          materia di facolta' assunzionali, in ogni caso nel rispetto
          del principio  del  saldo  positivo  di  bilancio  e  delle
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e
          562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                  g) calcolo della spesa di personale da parte  degli
          enti territoriali e degli  enti  pubblici  interessati,  ai
          fini delle disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  557,
          557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  al
          netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato  e
          dalle regioni; 
                  h) per consentire il completamento delle  procedure
          di  assunzione  a  tempo  indeterminato  avviate  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro
          il 31 marzo 2022, e' autorizzata la proroga dei contratti a
          tempo determinato fino al 31 luglio  2021  a  valere  sulle
          risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera  g-bis),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di
          30 milioni di euro  a  titolo  di  compartecipazione  dello
          Stato.  Le  proroghe  sono  effettuate   in   deroga   alle
          disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
          15  giugno  2015,  n.  81,  all'articolo  36  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  all'articolo  259  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo
          25 maggio 2017, n. 75.». 
               - Si riporta il testo dell'articolo  1,  commi  495  e
          162, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.  n.
          45, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. (Omissis). - 495. Al fine di semplificare le
          assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30
          dicembre  2018,  n.  145,  le   amministrazioni   pubbliche
          utilizzatrici  dei  lavoratori  socialmente  utili  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo   28
          febbraio 2000, n.  81,  e  all'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.  280,  nonche'  dei
          lavoratori gia' rientranti  nell'abrogato  articolo  7  del
          decreto  legislativo  1°  dicembre  1997,  n.  468,  e  dei
          lavoratori impegnati in  attivita'  di  pubblica  utilita',
          anche mediante contratti di lavoro a  tempo  determinato  o
          contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          nonche'  mediante  altre  tipologie  contrattuali,  possono
          procedere all'assunzione a tempo indeterminato,  anche  con
          contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino
          al 31 marzo 2022 in qualita' di lavoratori  sovrannumerari,
          alla  dotazione  organica,  al  piano  di  fabbisogno   del
          personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente
          normativa limitatamente alle risorse di cui al  comma  497,
          primo periodo. I lavoratori che alla data del  31  dicembre
          2016 erano impiegati  in  progetti  di  lavori  socialmente
          utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e  9,  comma
          25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996,  n.  608,  possono  essere  assunti  dalle  pubbliche
          amministrazioni che ne erano  utilizzatrici  alla  predetta
          data, a tempo indeterminato, anche con contratti di  lavoro
          a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022
          in qualita' di lavoratori  sovrannumerari,  alla  dotazione
          organica e al piano di fabbisogno  del  personale  previsti
          dalla vigente normativa limitatamente alle risorse  di  cui
          al primo periodo del comma 497 del presente articolo. 
                Omissis. 
                162. Le convenzioni stipulate ai sensi  dell'articolo
          78, comma 2, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  per
          l'utilizzazione di  lavoratori  socialmente  utili  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo   28
          febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al  31  dicembre  2022
          nei limiti della spesa  gia'  sostenuta  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Il decreto  legislativo  1º  dicembre  1997,  n.  468
          (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a
          norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno  1997,  n.  196),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998,  n.  5,
          e' stato abrogato  dal  decreto  legislativo  16  settembre
          2015, n. 150. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione della  delega
          conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno 1997, n. 196,
          in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel
          Mezzogiorno), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto
          1997, n. 199: 
                «Art. 2. (Ripartizione e suddivisione delle risorse).
          -  1.  La   ripartizione   delle   risorse   previste   per
          l'attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 1,  tra
          le regioni e le province, e'  effettuata  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          tenendo  conto  della  distribuzione   percentuale,   nelle
          medesime aree, del numero medio annuo nel 1996  di  persone
          in cerca di occupazione da piu' di un anno, della classe di
          eta' 20-29 anni, secondo la  definizione  allargata  ISTAT,
          ripartendo, per le province interessate, il dato regionale,
          in modo proporzionale al  numero  di  iscritti  alla  prima
          classe delle liste di collocamento. 
                2. La suddivisione  delle  risorse  da  destinare  al
          finanziamento dei lavori di pubblica utilita' e delle borse
          di lavoro e' determinata, sentite le regioni e le  province
          interessate  e  la  Conferenza  Stato-citta'  e   autonomie
          locali, con il decreto ministeriale di cui al comma  1,  in
          modo equilibrato al fine di ottenere la piena realizzazione
          degli  interventi  e  garantire  il  raggiungimento   degli
          obiettivi, con particolare riferimento, per quanto  attiene
          ai  progetti   di   pubblica   utilita',   alla   effettiva
          stabilita',  come   tale   intendendosi   l'autosufficienza
          economica, nel tempo,  delle  nuove  attivita'  poste  come
          sbocco  dei  progetti.  Per  quanto  riguarda  le   risorse
          destinate ai lavori di pubblica utilita',  si  tiene  conto
          dell'incidenza  nelle  singole  regioni  o   province   dei
          progetti di lavori di pubblica utilita' interregionali; per
          quanto riguarda le risorse destinate alle borse di  lavoro,
          il decreto di cui al comma  1,  contiene  la  distribuzione
          provinciale all'interno delle singole regioni.». 
               - Si riporta il testo dell'articolo 7,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 febbraio 2020, n. 81 (Integrazioni e
          modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili,  a
          norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17  maggio  1999,
          n. 144), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2000,
          n. 82: 
                «Art.  7.  Incentivi  alle  iniziative   volte   alla
          creazione di occupazione stabile. 
                1. Ai datori di lavoro privati e agli  enti  pubblici
          economici, comprese le cooperative  e  loro  consorzi,  che
          assumono a tempo pieno e indeterminato i  soggetti  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto un contributo pari
          a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente
          disposizione trova applicazione anche nei  confronti  delle
          cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai
          soggetti impegnati in qualita' di soci lavoratori. 
                2. - 14. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 199, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  di  stabilita'  2015),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. n. 99: 
                «Art. 1 (Omissis). - 199. Nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
          fondo per il finanziamento di  esigenze  indifferibili  con
          una dotazione di 110 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2020 da ripartire tra le  finalita'  di
          cui all'elenco n.  1  allegato  alla  presente  legge,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  365,
          lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n.  232  (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.  n.
          57: 
                «Art. 1 (Omissis). - 65. Nello  stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
          fondo da ripartire con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
                a) Omissis. 
                b)  definizione,  per  l'anno  2017  e  a   decorrere
          dall'anno  2018,  del   finanziamento   da   destinare   ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato, in  aggiunta
          alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
          nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
          i Corpi di polizia ed il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli
          articoli 62, 63 e 64  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
          sviluppo, gli  enti  pubblici  non  economici  e  gli  enti
          pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  tenuto  conto  delle
          specifiche richieste  volte  a  fronteggiare  indifferibili
          esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza  in
          relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  nei  limiti  delle
          vacanze di organico nonche' nel rispetto  dell'articolo  30
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   e
          dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125. Le assunzioni  sono  autorizzate  con  decreto  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze; 
                c). Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 298, della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                «Art.  1  (Omissis).  -  298.   Il   fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.
          232, per le finalita' di cui alla lettera b)  del  medesimo
          comma 365, e' rifinanziato per euro 130.725.000 per  l'anno
          2019, per euro 328.385.000  per  l'anno  2020  e  per  euro
          433.913.000 annui a decorrere dall'anno 2021.  Le  relative
          assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta'
          di assunzione previste  dalla  legislazione  vigente,  sono
          autorizzate,  nell'ambito  delle  vacanze  di  organico,  a
          favore  delle  amministrazioni  dello  Stato,  degli   enti
          pubblici  non   economici   nazionali   e   delle   agenzie
          individuati  con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24,  comma  1,  del
          decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, (Misure  urgenti  per
          il sostegno e il rilancio  dell'economia)  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.   126,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203,
          S.O. n. 30: 
                «Art. 24 (Misure urgenti per la tutela del patrimonio
          culturale e per lo spettacolo). - 1.  Il  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine  di
          assicurare lo  svolgimento  nel  territorio  di  competenza
          delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e del paesaggio  degli  uffici  periferici,  puo'
          autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle
          procedure concorsuali per  l'assunzione  di  funzionari  di
          Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici gia'
          autorizzati dall'articolo 1,  comma  338,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, per la durata  massima  di  quindici  mesi  e
          comunque non oltre il 31 dicembre 2021  e  per  un  importo
          massimo di 40.000  euro  per  singolo  incarico,  entro  il
          limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020  e  di
          24 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Ai  collaboratori
          possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico
          del procedimento.  Ciascun  ufficio  assicura  il  rispetto
          degli obblighi di pubblicita' e trasparenza  nelle  diverse
          fasi della procedura. 
                2. - 13. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  34-ter,  comma  5,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 303 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
          dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245: 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - 1. - 4. Omissis. 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32,  comma  6,  del
          citato  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 32. (Misure per l'edilizia  scolastica,  per  i
          patti  di  comunita'  e  per  l'adeguamento  dell'attivita'
          didattica per l'anno  scolastico  2020-2021).  -  1.  -  5.
          Omissis. 
                6.  Il  termine  del  30  settembre   2020   di   cui
          all'articolo 1, comma  147,  lettera  b),  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al  30  settembre  2023
          limitatamente  alle  graduatorie  comunali  del   personale
          scolastico, educativo e  ausiliario  destinato  ai  servizi
          educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.  La
          validita'  delle   graduatorie   comunali   del   personale
          scolastico, educativo e  ausiliario  destinato  ai  servizi
          educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni,  in
          scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022,  e'
          prorogata al 30 settembre 2023. 
                6-bis. - 7-ter. Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11-sexiesdecies,
          del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per
          la graduale ripresa delle attivita'  economiche  e  sociali
          nel  rispetto  delle   esigenze   di   contenimento   della
          diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19)  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  17  giugno   2021,   n.   87,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n.  96,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11-sexiesdecies (Proroga delle disposizioni  di
          cui all'articolo 1, comma 125-ter,  della  legge  4  agosto
          2017, n. 124). - 1. Per  l'anno  2021  il  termine  di  cui
          all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4
          agosto 2017, n. 124, e' prorogato al 1° luglio 2022.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, commi  2  e  3,
          del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per
          il contenimento dell'epidemia da COVID-19,  in  materia  di
          vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia  e  di  concorsi
          pubblici) convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
          maggio 2021, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  1°
          aprile 2021, n. 79, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Misure per lo svolgimento  delle  procedure
          per i concorsi pubblici  e  per  la  durata  dei  corsi  di
          formazione iniziale) - 1. - 1-bis. Omissis. 
                2. Le amministrazioni di cui al comma 1,  nel  limite
          delle  pertinenti  risorse   disponibili   a   legislazione
          vigente,  possono  prevedere,  in  ragione  del  numero  di
          partecipanti,  l'utilizzo  di  sedi   decentrate   con   le
          modalita'  previste  dall'articolo  247,   comma   2,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e,  ove
          necessario, e in ogni caso fino al 31 dicembre 2022, la non
          contestualita',  assicurando  comunque  la  trasparenza   e
          l'omogeneita'  delle  prove  somministrate   in   modo   da
          garantire il medesimo grado di  selettivita'  tra  tutti  i
          partecipanti. 
                3.  Fino  al  31  dicembre  2022,  per  le  procedure
          concorsuali i  cui  bandi  sono  pubblicati  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  le  amministrazioni
          di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia  stata  svolta
          alcuna attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici  e
          digitali  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  nonche'  le
          eventuali misure di  cui  al  comma  2,  nel  limite  delle
          pertinenti risorse disponibili a legislazione  vigente.  Le
          medesime amministrazioni,  qualora  non  sia  stata  svolta
          alcuna attivita', possono prevedere la fase di  valutazione
          dei  titoli  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),   dandone
          tempestiva comunicazione  ai  partecipanti  nelle  medesime
          forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo, per
          un  periodo  massimo  di  trenta  giorni,  i   termini   di
          partecipazione,  nonche',  per  le  procedure  relative  al
          reclutamento di personale non dirigenziale,  l'espletamento
          di una sola prova scritta e di una eventuale  prova  orale.
          Per le procedure concorsuali i cui  bandi  sono  pubblicati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2022, le  amministrazioni  di
          cui al comma 1 possono altresi' prevedere l'espletamento di
          una sola prova scritta e di una eventuale prova  orale,  in
          deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a). 
                4. - 11-ter. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  S.O.   n.112,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 38. (Accesso dei cittadini degli  Stati  membri
          della Unione europea). - 1. - 2. Omissis. 
                3. Sino all'adozione di  una  regolamentazione  della
          materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei
          titoli di studio  esteri,  aventi  valore  ufficiale  nello
          Stato  in  cui  sono  stati  conseguiti,  ai   fini   della
          partecipazione   ai   concorsi   pubblici   destinati    al
          reclutamento di personale dipendente,  con  esclusione  dei
          concorsi per il personale  docente  delle  scuole  di  ogni
          ordine e grado, provvede la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  previo
          parere conforme del Ministero  dell'istruzione  ovvero  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca. I candidati che
          presentano  domanda  di  riconoscimento   del   titolo   di
          ammissione al concorso ai  sensi  del  primo  periodo  sono
          ammessi  a  partecipare  con  riserva.  La  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di  cui
          al presente comma solo  nei  confronti  dei  vincitori  del
          concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza,  di  dare
          comunicazione     dell'avvenuta     pubblicazione     della
          graduatoria,   entro   quindici   giorni,   al    Ministero
          dell'universita'  e  della  ricerca  ovvero  al   Ministero
          dell'istruzione. 
                3-bis. - 3-ter. Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4, del decreto
          del Presidente della Repubblica  30  luglio  2009,  n.  189
          (Regolamento concernente il riconoscimento  dei  titoli  di
          studio accademici, a norma dell'articolo 5 della  legge  11
          luglio 2002, n. 148), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 dicembre 2009, n. 300: 
                «Art. 3 (Riconoscimento dei titoli di studio da parte
          del Ministero). - 1. Sono di competenza  del  Ministero  le
          valutazioni concernenti il riconoscimento: 
                  a) dei titoli di studio, ai fini  dell'attribuzione
          di  punteggio  per   la   definizione   della   graduatoria
          definitiva in caso di pubblici concorsi,  nonche'  ai  fini
          della    progressione    in    carriera,    su    richiesta
          dell'amministrazione interessata; 
                  b) dei titoli di studio e  dei  relativi  curricula
          studiorum ai fini previdenziali; 
                  c) dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione ai
          Centri per l'impiego, ferma restando la  procedura  di  cui
          all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165,  per  l'accesso  agli  impieghi  presso  le  pubbliche
          amministrazioni; 
                  d) dei titoli di studio, conseguiti negli  istituti
          di  istruzione   superiore,   ai   fini   dell'accesso   al
          praticantato o al  tirocinio  successivi  al  conseguimento
          della laurea e della  laurea  specialistica  o  magistrale,
          sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio
          o   Collegio    nazionale    della    relativa    categoria
          professionale, se esistente. 
                2.   Le   amministrazioni    interessate    per    il
          riconoscimento di titoli di studio per le finalita' di  cui
          al comma 1 inviano al Ministero l'istanza degli interessati
          corredata dei seguenti documenti: 
                  a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato  da
          un istituto di istruzione superiore straniero: 
                  1) titolo di studio, tradotto e legalizzato; 
                  2) certificato  analitico  degli  esami  sostenuti,
          rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il  titolo
          di studio e tradotto; 
                  3)  dichiarazione   di   valore   in   loco   della
          Rappresentanza  diplomatico-consolare  italiana  competente
          per territorio nello Stato al cui ordinamento si  riferisce
          il titolo di  studio,  che  specifichi  durata  del  corso,
          valore  del   titolo   di   studio   e   natura   giuridica
          dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto
          ordinamento; 
                  4) documentazione comprovante la finalita'  per  la
          quale e' richiesto il riconoscimento del titolo di studio; 
                b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un
          istituto di istruzione superiore: 
                  1) titolo di studio tradotto; 
                  2) certificato  analitico  degli  esami  sostenuti,
          rilasciato dall'Istituto ove e' stato conseguito il  titolo
          di studio e tradotto; 
                  3) documentazione comprovante la finalita'  per  la
          quale e' richiesto il riconoscimento del titolo di studio. 
                3.  Il  provvedimento  conclusivo  e'  adottato   dal
          Ministero   entro   novanta    giorni    dal    ricevimento
          dell'istanza. Il provvedimento di riconoscimento  e  quello
          di    diniego    sono    comunicati    all'interessato    e
          all'amministrazione interessata. 
                4. Il riconoscimento di titoli  di  studio,  ai  fini
          della registrazione del contratto da parte della  Direzione
          generale per la cooperazione allo  sviluppo  del  Ministero
          degli affari esteri, per l'attribuzione della qualifica  di
          volontario o cooperante, ai sensi degli articoli  31  e  32
          della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' di  competenza  del
          Ministero, previa istanza dell'interessato.  Entro  novanta
          giorni dal ricevimento  dell'istanza,  previo  accertamento
          della  corrispondenza  della  documentazione  prodotta   ai
          requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), il  Ministero
          adotta   il   provvedimento   di    riconoscimento.    Tale
          provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica  italiana.  Il  provvedimento  di   diniego   di
          riconoscimento    e'    notificato    all'interessato     e
          all'amministrazione interessata.» 
                «Art. 4 (Riconoscimento dei titoli di studio da parte
          di altre amministrazioni). -1. Ai fini  del  riconoscimento
          dei titoli di studio per le finalita' di cui ai commi 2,  3
          e  4,  le  amministrazioni   interessate   trasmettono   la
          documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) o
          b), al Ministero. Entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
          delle istanze, il Ministero trasmette il  proprio  motivato
          parere alle amministrazioni competenti, le  quali  adottano
          il provvedimento di  riconoscimento.  Il  provvedimento  e'
          comunicato all'interessato e al Ministero. 
                2. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della
          partecipazione a selezioni per l'assegnazione di  borse  di
          studio e altri benefici, conseguenti al  possesso  di  tali
          titoli,   erogati   o    riconosciuti    dalle    pubbliche
          amministrazioni,  e'  di  competenza   dell'amministrazione
          interessata, acquisito il parere del Ministero. 
                3. La valutazione dei titoli di studio accessori,  ai
          fini  dell'attribuzione  del  punteggio  aggiuntivo   nelle
          procedure concorsuali per  titoli  ed  esami,  indette  dal
          Ministero  degli  affari  esteri,  e'  di   competenza   di
          quest'ultima amministrazione, che puo' richiedere il parere
          del Ministero relativamente  all'idoneita'  del  titolo  di
          studio. 
                4. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della
          partecipazione alle selezioni gestite dal  Ministero  degli
          affari esteri per l'accesso a borse di studio  e  ad  altri
          benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali,
          e' di competenza del Ministero  degli  affari  esteri,  che
          puo' richiedere il parere del Ministero.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  11
          luglio  2002,  n.  148  (Ratifica   ed   esecuzione   della
          Convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli   di   studio
          relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,
          fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento
          dell'ordinamento  interno),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O. n. 151: 
                «Art. 2 - 1. La competenza per il riconoscimento  dei
          cicli e dei periodi  di  studio  svolti  all'estero  e  dei
          titoli  di   studio   stranieri,   ai   fini   dell'accesso
          all'istruzione superiore,  del  proseguimento  degli  studi
          universitari e del conseguimento  dei  titoli  universitari
          italiani, e' attribuita alle Universita' ed  agli  Istituti
          di istruzione universitaria, che la esercitano  nell'ambito
          della  loro  autonomia  e  in  conformita'  ai   rispettivi
          ordinamenti,  fatti  salvi  gli   accordi   bilaterali   in
          materia.».